(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare gli artt. 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente; Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale; Visto l'art. 17, comma 1 del citato regolamento il quale prescrive che la domanda di agevolazione ai sensi della legge regionale n. 26/2005, artt. 21 e 22 e' presentata entro due scadenze annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre; Ritenuto opportuno anticipare «una tantum» il termine per la presentazione delle domande fissando l'ultima data utile per l'inoltro al 1° settembre 2009, in considerazione della prossima emanazione dei bandi aventi per oggetto contributi a valere sull'attivita' 1.1.a) «Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese» del Programma operativo Regionale competitivita' e occupazione FESR 2007-2013, come previsto dall'art. 48 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale di disporre con successivo atto deliberativo la riapertura dei termini suddetti; Visto l'art. 14, comma 18, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici», che autorizza l'amministrazione ad effettuare erogazioni in via anticipata dei contributi concessi ai progetti di ricerca classificati di «alto», «medio», e «basso» livello in quanto al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 sopprime le parole «limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale»; Ritenuto pertanto necessario adeguare il citato regolamento prevedendo l'erogazione anticipata in misura non superiore al 70% del contributo, con le modalita' stabilite dall'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, anche ai progetti valutati di «medio» e «basso» livello; Ravvisata pertanto la necessita' di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea legge 140 del 30 aprile 2004; Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilita' della misura di aiuto con il mercato comune; Visto altresi', l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensita' di aiuto o riduzione delle spese ammissibili; Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto n. 0260/Pres./2007, come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unito delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1774; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto; Decreta: 1. E' emanato, per le ragioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO