(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 26 agosto 2009) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  (Provvedimenti  a
favore  dell'industria  regionale   e   per   la   realizzazione   di
infrastrutture   commerciali)   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visti in particolare gli artt. 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere
a) e b) della citata legge  regionale  n.  47/1978,  come  da  ultimo
sostituiti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 novembre  2005,
n.  26  (disciplina  generale  in  materia  di  innovazione,  ricerca
scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per
l'innovazione  delle  strutture  industriali,  nel   rispetto   della
normativa comunitaria vigente; 
    Visto  il  proprio  decreto  20  agosto   2007,   n.   0260/Pres.
«Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita'  e  procedure
per l'attuazione degli interventi per l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  e  dalla
programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale)», emanato  in  attuazione  della  citata  legge
regionale; 
    Visto  l'art.  17,  comma  1  del  citato  regolamento  il  quale
prescrive che  la  domanda  di  agevolazione  ai  sensi  della  legge
regionale n. 26/2005, artt. 21 e 22 e' presentata entro due  scadenze
annuali, il 31 marzo ed il 30 settembre; 
    Ritenuto opportuno anticipare «una  tantum»  il  termine  per  la
presentazione  delle  domande  fissando  l'ultima  data   utile   per
l'inoltro al 1° settembre  2009,  in  considerazione  della  prossima
emanazione  dei  bandi  aventi  per  oggetto  contributi   a   valere
sull'attivita'  1.1.a)  «Incentivazione  alla  ricerca   industriale,
sviluppo  e  innovazione  delle  imprese»  del  Programma   operativo
Regionale competitivita' e occupazione FESR 2007-2013, come  previsto
dall'art. 48 del regolamento citato, riservando alla Giunta regionale
di disporre  con  successivo  atto  deliberativo  la  riapertura  dei
termini suddetti; 
    Visto l'art. 14, comma 18, della legge regionale 4  giugno  2009,
n. 11 «Misure urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione
dei lavori pubblici», che autorizza l'amministrazione  ad  effettuare
erogazioni in via anticipata dei contributi concessi ai  progetti  di
ricerca classificati di «alto», «medio», e «basso» livello in  quanto
al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno  1978,  n.  47
sopprime le  parole  «limitatamente  ai  progetti  valutati  di  alto
livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale»; 
    Ritenuto  pertanto  necessario  adeguare  il  citato  regolamento
prevedendo l'erogazione anticipata in misura non superiore al 70% del
contributo, con le  modalita'  stabilite  dall'art.  39  della  legge
regionale n. 7/2000, anche ai progetti valutati di «medio» e  «basso»
livello; 
    Ravvisata pertanto la necessita' di modificare  ed  integrare  il
regolamento emanato con il citato proprio decreto n.  0260/Pres./2007
al fine di conformarlo alle suesposte disposizioni; 
    Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della  commissione  del  21
aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del  regolamento  (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'art.
93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea legge 140 del 30 aprile 2004; 
    Visto in particolare l'art. 4, punto  1  del  citato  regolamento
(CE)  n.  794/2004  il  quale  prevede  la  procedura   di   notifica
semplificata  per  determinate  modifiche  ad  un  aiuto   esistente,
intendendo per modifica di un aiuto esistente  qualsiasi  cambiamento
diverso  dalle   modifiche   di   carattere   puramente   formale   e
amministrativo  che  non  possano  alterare  la   valutazione   della
compatibilita' della misura di aiuto con il mercato comune; 
    Visto altresi', l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE)  n.
794/2004 il quale elenca  le  modifiche  di  un  aiuto  esistente  da
notificare  secondo  la  procedura  semplificata,  come  di   seguito
elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per  un  regime
di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di
aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;  c)
inasprimento delle condizioni per  l'applicazione  di  un  regime  di
aiuto autorizzato, riduzione dell'intensita'  di  aiuto  o  riduzione
delle spese ammissibili; 
    Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla  notifica
della modifica del proprio decreto  n.  0260/Pres./2007,  come  sopra
riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto
l'obbligo di notificare un aiuto esistente; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo  unito  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009,  n.
1774; 
    Ritenuto pertanto di  procedere  all'emanazione  del  regolamento
suddetto; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato,  per  le  ragioni  espresse  in   premessa,   il
«Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al  decreto   del
Presidente  della  Regione  20  agosto  2007,  n.  260   (Regolamento
concernente  condizioni,   criteri,   modalita'   e   procedure   per
l'attuazione  degli  interventi  per  l'innovazione  delle  strutture
industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma  1,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n.  47  e  dalla
programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del
comparto industriale)», nel testo allegato al presente  provvedimento
quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO